Il Nucleo Forestale dei Carabinieri ricorda il divieto di abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale

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Dal 15 settembre 2022 fino al 15 aprile 2023, sull’intero territorio della Regione Piemonte, vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria indicate in DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

La citata norma, all’art. 1 comma 1.4, dispone: “estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità”.

L’inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 è sanzionabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo € 2.000,00 (L.r. 15/2018, art. 13 comma 1).

ABBRUCIAMENTI – NOTE ESPLICATIVE
Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo;

  1. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2022 al 15 aprile 2022 e dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
  2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
     – è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
     – è concesso l’abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal “SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE” e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla Regione Piemonte.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le dichiarazioni di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

c.s.

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