Biella. Varato il nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi pubblici

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Da oggi, mercoledì 26 febbraio, la Città di Biella dispone per la prima volta di un “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici”. L’ambito di applicazione del regolamento comunale è molto ampio e definisce una serie di regole e criteri che non lascino alla mera discrezionalità interpretativa delle singole Amministrazioni l’ammissione ai contributi e la successiva erogazione degli stessi.

Nell’ottica, tre le altre motivazioni, di razionalizzare l’impiego di delle risorse pubbliche, sono previsti: 1) Contributi ordinari (somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale); 2) Contributi straordinari (somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziativa a carattere straordinario e giudicate di particolare rilievo); 3) Collaborazioni (realizzazione di iniziative in insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale, approvata dalla giunta comunale unitamente ad un apposito disciplinare); 4) Patrocini (sostegno, con associazione di immagine, cioè del logo comunale, ad una iniziativa in funzione di adesione simbolica dell’Amministrazione alla stessa. Il patrocinio non è oneroso per l’Ente).

Come anticipato poco sopra, i settori di intervento del regolamento sono moltissimi. A titolo puramente esemplificativo, citiamo la promozione e lo sviluppo di comunità e le iniziative di solidarietà sociale; la formazione, l’istruzione e la creatività; i giovani e l’innovazione digitale; le pari opportunità. Ancora, cultura, arte e tutela dei beni storico-artistici; sport e tempo libero, tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile; turismo e animazione della città, sviluppo economico e relazioni internazionali; attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute.

Chi sono i soggetti beneficiari?
A) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
B) Enti e organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
C) Associazioni e fondazioni che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale;
D) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale;
E) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro che abbiano sede o svolgano la loro attività sul territorio comunale.

Non possono invece beneficiare di contributi, patrocinio e altri benefici economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

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