Con l’approssimarsi della stagione invernale molte sono le attività agricole e selvicolturali che comportano la produzione di residui vegetali, quali, ad esempio, sfalci e potature. La pratica dell’abbruciamento di questo materiale vegetale (raggruppato sul luogo di produzione in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) è sempre vietata nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (decretato dalla Regione) e quando i Comuni o le Amministrazioni competenti lo prevedano appositamente, in tutti i casi in cui sussistano condizioni sfavorevoli per la salute dei cittadini o dell’ambiente.
Inoltre, la combustione dei residui vegetali è vietata per il periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo di ogni anno (dal 1 settembre per le risaie) ai sensi della la L.R. 15/2018, fermo restando la possibilità da parte dei sindaci dei Comuni di derogare a tale divieto con propria ordinanza, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale. Resta comunque proibita, su tutto il territorio regionale, l’accensione di fuochi a distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati, arbustivi o pascolivi (100 metri nel caso sia stato dichiarato lo stato di pericolosità).
Chiunque, quindi, sia intenzionato a liberarsi di residui vegetali tramite la pratica dell’abbruciamento è tenuto ad acquisire tutte le informazioni di dettaglio al fine di operare in sicurezza e nel rispetto dei limiti consentiti, evitando così non solo di incorrere in rilevanti sanzioni amministrative ma anche di esporre l’incolumità del proprio territorio (e, di conseguenza, dei cittadini che lo abitano) a un serio rischio.
c.s.